Art. 7.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare la materia di cui alla presente legge in base alle competenze attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
      2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.